Se un imprenditore vuole assumere personale straniero deve sapere che per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni contenuti nel documento programmatico.
Il datore di lavoro dovrà chiedere il nulla osta attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Una volta acquisito il parere della Questura e dell'ITL (ex Direzione Territoriale del Lavoro), in presenza di tutti requisiti previsti, è rilasciato il nulla osta.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura (o l’Ufficio competente a svolgere le funzioni dello Sportello Unico nelle Regioni a Statuto Speciale) da indicare sull’indirizzo può essere, in alternativa, quello della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello della provincia ove ha luogo la prestazione dell’attività lavorativa. Lo Sportello Unico che rilascia il nulla osta al lavoro è, in ogni caso, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa.
Per maggiori informazioni relative alle procedure successive all’invio della domanda, si rimanda al
sito del Ministero dell’Interno, dove sono disponibili le informazioni per la compilazione dei modelli.