Il
permesso di soggiorno è un'autorizzazione che i cittadini non comunitari devono chiedere,
entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio italiano, alla Questura della Provincia in cui lo straniero intende soggiornare. Viene rilasciato
entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.
La
Direttiva approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011 ha previsto che i lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell’UE abbiano diritti simili a quelli degli europei (su condizioni di lavoro, pensione, sicurezza sociale ed accesso ai servizi pubblici) e che il
permesso di lavoro e quello di residenza possono essere ottenuti
attraverso un'unica procedura.
L’Italia ha recepito tale direttiva con il
D. Lgs. 40/2014 . Ora sui permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa è inserita la dizione “
Permesso unico lavoro”, ad esclusione dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dei permessi rilasciati per motivi di studio, lavoro stagionale, lavoro autonomo e per alcune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.
Nell’ambito del processo di stipula dell’accordo d’integrazione, lo straniero che fruisce del “Permesso unico lavoro” deve essere informato sui diritti connessi all’occupazione conferitigli dal permesso stesso.
La
"Carta blu UE", è attuata nel nostro ordinamento con il
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e può essere richiesta
dai
lavoratori non comunitari altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica per più di tre mesi, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia
al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Il
permesso di soggiorno con dicitura “Carta Blu UE” ha una durata biennale, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. Se tale rapporto è a tempo determinato, il permesso di soggiorno ha una durata superiore ai 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura. La
Circolare del 5 maggio 2015 ha semplificato gli adempimenti per alcune casistiche.
Il
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la “Carta di soggiorno”, mantenendone le principali caratteristiche, in particolar modo la durata a tempo indeterminato.
I requisiti per ottenerlo sono:
- soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni
- titolarità di un permesso che consente un numero indeterminato di rinnovi
- reddito sufficiente per sé e familiari (coniuge e figli minori conviventi)
- disponibilità di un alloggio idoneo
Il rilascio di tale permesso è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
Il Permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che prevede a carico del datore di lavoro:
- contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che determinato)
- garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro per il lavoratore nel Paese di provenienza
I datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia dovranno compilare ed inviare ilmodello "Unificato Lav" (che ha sostituito il Modello Q) entro le ore 24 del giorno che precede l'assunzione.
In caso di perdita del lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero ha diritto, fino alla scadenza del permesso, di iscriversi nelle liste provinciali per accedere ai servizi di inserimento lavorativo, nelle quali potrà permanere per un anno, indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Il Permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione è rilasciato ai cittadini non comunitari che vogliono frequentare un corso di studio - universitario o di formazione - in Italia a seguito di rilascio dell’apposito visto per studio. Tale permesso consente di svolgere anche un’attività lavorativa di tipo subordinato, che non deve superare le 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
Alla scadenza del permesso, lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, la laurea triennale o la laurea specialistica può essere iscritto nell’elenco anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi oppure chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La Legge 99/2013 ha stabilito che gli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale e a svolgere i tirocini formativi, andranno individuati sulla base di un contingente triennale definito con decreto ministeriale.
Con la stessa Legge 99/2013 sono state altresì previste ulteriori norme per favorire il diritto di soggiorno dei lavoratori stranieri che, nell'ambito delle procedure di emersione dal lavoro nero, abbiano ricevuto un rigetto dell'istanza per causa non imputabile a loro oppure che siano in attesa di occupazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno.
Ai sensi del Decreto Rilancio, emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998 possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o stranieri.
Allo stesso modo invece, il Decreto prevede che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.
Tale disciplina è limitata ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.