Tematiche Assegno di inclusione

Le misure per l’inclusione sociale e lavorativa e per l’accesso al mercato del lavoro introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro 2023

Assegno di inclusione

Il cosiddetto " Decreto Lavoro 2023 " (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85 ) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.

L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Per tutti i dettagli sulla misura, consulta la pagina dedicata.

Da segnalare che, nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, ai quali è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi. Nel caso di licenziamento del beneficiario nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tali incentivi sono tuttavia riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL ed il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato.

Gli stessi inoltre sono cumulabili ed aggiuntivi rispetto agli esoneri contributivi l’assunzione di giovani e donne di cui alla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022) nonché rispetto a quelli previsti per l’assunzione di disabili (art. 13 della legge n. 68/1999).

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