Tematiche Assegno di inclusione

Le misure per l’inclusione sociale e lavorativa e per l’accesso al mercato del lavoro introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro 2023

Assegno di inclusione

Il cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione. Il beneficio è riservato a unità familiari che versano in una situazione di disagio socioeconomico e comprendono almeno un componente rientrante in una delle seguenti categorie: minori, anziani, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio inseriti in un programma di cura e assistenza dai servizi socio-sanitari territoriali.

Il provvedimento è stato riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, oltre che alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare.

Per tutti i dettagli sulla misura, consulta la pagina dedicata.

Da segnalare che, nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, il decreto prevede incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale (o anche mediante contratto di apprendistato), ai quali è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi. Nel caso di licenziamento del beneficiario nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tali incentivi sono tuttavia riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL ed il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato.

Gli stessi inoltre sono cumulabili ed aggiuntivi rispetto agli esoneri contributivi concernenti l’assunzione di giovani e donne di cui alla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022) nonché rispetto a quelli previsti per l’assunzione di disabili (art. 13 della legge n. 68/1999).

Per tutti i dettagli, consulta il Decreto ministeriale del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023 n. 293; per ulteriori informazioni riguardanti le indicazioni attuative e pratiche al fine di ottenere il beneficio, si vedano il Messaggio Inps n. 2146 del 06 giugno 2024, la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12607 del 16 luglio 2024, nonché la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.16631 del 3 ottobre 2024.

 

Per saperne di più:

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