Focus On Violenza di genere

Alle donne vittime di violenza di genere sono rivolte una serie di misure volte a sostenerle in ambito lavorativo

Violenza di genere

Ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le donne vittime di violenze di genere, inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, possono richiedere un’astensione dal lavoro di 3 mesi. L’istanza può essere presentata dalle lavoratrici dipendenti e parasubordinate (co.co.co.) sia del settore privato, sia pubblico (art. 24).

La fruizione di tale congedo può avvenire su base giornaliera od oraria nell’arco dei tre anni, in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi o, in loro assenza, secondo le esigenze della lavoratrice stessa.

È, comunque, dovuto un preavviso di almeno sette giorni al datore di lavoro o al committente. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, maturando ferie, tredicesima e TFR.

Le lavoratrici vittime di violenza possono, inoltre, chiedere la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro da full-time in part-time verticale o orizzontale, se disponibile in organico. Rimane fermo il diritto, a richiesta della lavoratrice, di trasformare nuovamente il rapporto da part-time in full-time.

Infine, va segnalato che la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 149 e seguenti), modificando il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (art. 5, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119), introduce, in via generale, misure volte a contrastare la violenza di genere. Infatti, è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità politica delegata per le Pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248), elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della L. 27 giugno 2013, n. 77).

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