Focus On Testo Unico a sostegno della genitorialità

Sostegno della genitorialità: ecco le misure del Testo Unico per i genitori lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi e liberi professionisti

Testo Unico a sostegno della genitorialità

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) è finalizzato a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori lavoratori, anche dei genitori adottivi e affidatari. Di seguito le principali disposizioni relative ai genitori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

Le principali misure per i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati

  • Lavori vietati: durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, le lavoratrici sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi, nonché da lavori pericolosi, faticosi e insalubri e possono essere addette ad altre mansioni, conservando la retribuzione e la qualifica originarie, anche se vengono addette a mansioni inferiori (art. 7). Inoltre, è vietato adibire le donne al lavoro notturno dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53). Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre con figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente; la lavoratrice o il lavoratore in qualità di unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
     
  • controlli prenatali: le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (art. 14);
     
  • divieto di licenziamento: dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino (art. 54). Tale divieto non opera nei casi di:

    a) licenziamento per giusta causa;

    b) cessazione di attività dell'azienda;

    c) ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

Inoltre, a tutela sia del lavoratore padre sia della lavoratrice madre, è ormai estesa ai primi 3 anni di vita del bambino (o ai primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie, da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Per la medesima durata viene esteso l’istituto della convalida anche al caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro del padre o della madre. Viene previsto, inoltre, che la convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (art. 55, comma 4, come modificato dalla Legge n. 92/2012).
 

  • Astensione obbligatoria (c.d. congedo di maternità):

    a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

    b) se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

    c) durante i 3 mesi dopo il parto;

    d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. In alternativa, è possibile astenersi dal lavoro esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto (art. 16).

Peraltro, ferma restando la durata dell'astensione obbligatoria di 5 mesi, vi è la possibilità di continuare a lavorare fino all'8° mese di gravidanza, fruendo così di un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (è necessaria l’attestazione del medico specialista del SSN o di un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro) (art. 20). Il trattamento retributivo è pari all’80% della retribuzione convenzionale (art. 22).

L'astensione obbligatoria è estesa anche al padre lavoratore (c.d. congedo di paternità) per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28), oppure qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità maternità (art. 66).

Secondo le previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, nonché in caso di morte perinatale del figlio. Peraltro, il congedo di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e trova applicazione altresì al padre adottivo o affidatario (art. 27 bis, commi 1, 3 e 4). Per tale congedo è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (art. 29, comma 1). Il congedo spetta anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di 5 mesi, nonché in caso di affidamento di minore per un periodo massimo di 3 mesi (art. 26). Può essere fruito dal lavoratore qualora non sia stato richiesto dalla lavoratrice (art. 31).

  • Astensione facoltativa (c.d. congedo parentale): ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni figlio nei primi 12 anni di vita nel limite massimo di 10 mesi. Nello specifico, l’astensione spetta (art. 32, comma 1):

    a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tale ultimo caso, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi;

    c) qualora vi sia un solo genitore o al genitore affidatario esclusivo del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, i periodi di congedo parentale spettano fino al dodicesimo anno di vita del figlio a ciascun genitore lavoratore per tre mesi, non trasferibili, con un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. In caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale (art. 34, comma 1). Per tutto il periodo di prolungamento del congedo (di cui all’art. 33) è, inoltre, dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30% della retribuzione (art. 34, comma 2).

Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 34, comma 3).

Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al 6° anno di vita del bambino. Questa disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Quanto alle modalità di fruizione, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria (art. 32, comma 1 ter).

  • Permessi per allattamento: durante il 1° anno di età del bambino, la lavoratrice ha diritto a 2 permessi (c.d. per allattamento) di 1 ora, cumulabili durante la giornata. Il permesso è di un’unica ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore (art. 39). Le ore devono essere concesse anche se non vi è vero e proprio allattamento e devono essere retribuite, per conto dell’Inps da parte del datore di lavoro.

    Il beneficio spetta anche al padre lavoratore nei seguenti casi (art. 40):

    a) qualora i figli siano affidati al solo padre;

    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

    c) se la madre non è lavoratrice dipendente;

    d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive (art. 41).
 

Le principali misure per i genitori lavoratori autonomi

  • Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole: indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto. In particolare: per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto, l’indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato; per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto, l’indennità giornaliera è pari all'80% del salario minimo giornaliero; per le pescatrici autonome è corrisposta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi al parto, un’indennità giornaliera pari all'80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori (articoli 66-68). Tale indennità spetta al padre lavoratore autonomo per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della stessa oppure di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Le domande devono essere presentate all’INPS. Si segnala, inoltre, che la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239) ha esteso l’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome, co.co.co., commercianti, artigiane e imprenditrici agricole (articoli 64, 66 e 70 del Testo Unico), che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT), per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità.
     
  • Congedo parentale: riconoscimento alle lavoratrici autonome del congedo parentale (art. 32) previsto per le dipendenti, ivi incluso il relativo trattamento economico e previdenziale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del figlio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari del bambino (art. 69). Inoltre, il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 estende il trattamento economico per congedo parentale (precedentemente previsto per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino) a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo massimo di nove mesi (art. 8, comma 4, L. 22 maggio 2017, n. 81). 

 

Le principali misure per i genitori liberi professionisti

  • Indennità di maternità per le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza: indennità per 2 mesi antecedenti la data del parto e 3 mesi successivi al parto, corrisposta in misura pari all'80% dei 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento (art. 70). L’indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre oppure di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. La domanda e la corresponsione è di competenza dell’ente che gestisce la forma obbligatoria di previdenza in favore dei liberi professionisti. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo le modalità previste per il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti (art. 72).

 

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