Focus On Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore, gli enti che rientrano nella definizione ETS e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Terzo Settore

La Legge 6 giugno 2016 n. 106 ha delegato il Governo al riordino della disciplina e la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale.

Con particolare riferimento al Terzo settore, è stato adottato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (come successivamente modificato) - il cosiddetto “Codice del Terzo settore” - al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (art. 1).

Il Codice provvede ad una revisione organica della disciplina di tutti quegli organismi rientranti nell’area del Terzo settore e individua quali possono rientrare nella definizione di Ente del Terzo Settore (ETS):

  • le organizzazioni di volontariato (ODV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 4).


Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del Codice).

Aspetto saliente della Riforma è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalla precedente normativa di settore (articoli 11 e da 45 a 54 del Codice).

Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 ha disciplinato:

 a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione per di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;

 b) le modalità di deposito degli atti;

 c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;

 d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il RUNTS con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Per tutte le informazioni consulta le pagine del portale istituzionale del Ministero del Lavoro dedicate al Codice del Terzo settore e al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

È, infine, possibile consultare anche il sito dedicato al RUNTS.

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