Focus On Dimissioni telematiche

La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, per giusta causa o per risoluzione consensuale

Dimissioni telematiche

Il rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, presentando le dimissioni.

Di norma, le dimissioni non sono soggette a vincoli o motivazioni (salvo che il contratto collettivo di settore o il contratto individuale dispongano diversamente). Tuttavia, il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso (ad eccezione del caso delle dimissioni per giusta causa), secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore o dal contratto individuale. Si segnala che nelle ipotesi in cui, per scelta del lavoratore o del datore di lavoro, il periodo di preavviso non venga rispettato, la parte che recede immediatamente dal rapporto di lavoro deve compensare l’altra con l’indennità sostitutiva.

Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

In particolare, il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità, gli standard e le regole tecniche per la comunicazione telematica delle dimissioni. Restano fuori dal campo di applicazione della norma il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, le ipotesi di convalida presso l'ITL previste dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 relative ai genitori lavoratori, nonché i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185).

Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, cioè patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. n. 185/2016). Con riguardo alle commissioni di certificazione costituite presso l'ITL (ex DTL), si segnalano i chiarimenti resi in merito alla loro attività di assistenza con la Nota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per l’accesso all’applicativo informatico delle dimissioni telematiche vai su Servizi Lavoro, dove sono disponibili anche Guide e Manuali. 

 

 

 

 

 

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