Focus On Incentivi all’assunzione e all’autoimprenditoria
Incentivi all’assunzione e all’autoimprenditoria
Incentivi all’assunzione dei percettori di NASpI
Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99) ha introdotto un incentivo rivolto ai datori di lavoro per l’assunzione dei soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego). Dunque dal primo gennaio 2013, l’art. 2, comma 10 bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (introdotto dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) prevede che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L’agevolazione è esclusa con riferimento ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, oppure risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. A tal fine, il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. Si segnalano sul tema la Circolare INPS n. 175/2013 e la Circolare INPS n. 194/2015 recanti le modalità di accesso al beneficio.
Incentivi all’autoimprenditoria
Nel quadro degli incentivi all’autoimprenditorialità, i percettori della NASpI possono richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare una propria attività. Infatti il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel disciplinare le condizioni e i presupposti della NASpI prevede uno specifico incentivo all’autoimprenditorialità, disponendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo per l'avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8). Al riguardo è possibile consultare la circolare INPS n. 174/2017, nonché il sito www.inps.it.