Focus On Trattamenti di sostegno al reddito
Trattamenti di sostegno al reddito
Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali, che ha modificato la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell’adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).
La Riforma ha ampliato la platea dei beneficiari del sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni presso l’unità produttiva per cui è richiesto il trattamento; tale condizione non è, peraltro, necessaria per le domande di trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (art. 1). Si precisa che, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo (art. 2).
Inoltre, dal 1° gennaio 2022, sono soggette alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), anche le imprese che occupano almeno un dipendente e che, attualmente, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Ai fini della determinazione dell'ambito dei beneficiari, vanno inclusi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, che svolgono la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno, sia all’esterno dell’azienda (art. 2 bis).
Il periodo di fruizione massimo della CIGO e della CIGS per singola unità produttiva è individuato in 24 mesi in un quinquennio mobile di riferimento. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, i trattamenti ordinario e straordinario non possono superare i 30 mesi complessivi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva (art. 4).
La Riforma ha, inoltre, previsto un aumento dell’importo del sostegno (art. 3), oltre alla riduzione del contributo addizionale in ipotesi di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un lasso di tempo considerevole (art. 5, comma 1 ter).
Quanto alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, il lavoratore che durante il periodo di integrazione salariale svolge attività di lavoro subordinato superiore a 6 mesi o di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro svolte; se l’attività di lavoro subordinato è a tempo determinato ed è pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto (art. 8).
Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter. Va evidenziato che, come chiarito dalla Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, le richieste di intervento di ammortizzatori sociali plurimensili, a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021 e proseguita nel 2022, restano soggette alle regole previgenti alla Riforma.
In merito alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023. Tra le principali misure si segnalano: trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA; proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona; proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Per maggiori informazioni vai su www.inps.it.
Misure adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per far fronte all’emergenza pandemica, a partire da marzo 2020, sono stati emanati una pluralità di provvedimenti che, nel tempo, hanno introdotto, prorogato e ampliato le misure di sostegno al mondo del lavoro sia per offrire supporto alle categorie maggiormente in difficoltà, sia per consentire la ripartenza del Paese.
Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, a sostegno delle imprese che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, sono stati previsti trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), Assegno ordinario (ASO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), anche dedicati a specifici settori.
Di seguito, è possibile consultare i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti sul tema con riferimento alle specifiche misure relative ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.
- Decreto Cura Italia: articoli 19-22 quinquies (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27)
- Decreto Rilancio: articoli 68-71 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77)
- Decreto Agosto: articoli, 1, 2, 19 e 20 (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126)
- Decreto Ristori: art. 12, 12 bis, 12 ter (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha abrogato e assorbito i Decreti Ristori bis, ter e quater)
- Legge di Bilancio 2021: art. 1, commi 300-305 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)
- Decreto Sostegni: art. 8 e 9, comma 2 (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in L. 21 maggio 2021, n. 69)
- Decreto Sostegni bis: articoli 40, 40 bis, 40 ter, 45, 50 bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in L. 23 luglio 2021, n. 106 che ha abrogato e assorbito il D.L. n. 99/2021)
- Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103 (convertito con modificazioni in L. 16 settembre 2021, n. 125): art. 3
- Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215): art. 11, commi 1, 2 e 6
- Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25): articoli 7 e 22