Focus On Fondi di solidarietà

I Fondi di solidarietà assicurano ai lavoratori una tutela economica nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa

Fondi di solidarietà

I Fondi di solidarietà, inizialmente istituiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92,  sono attualmente disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artt. 26-40 bis).

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali, che ha modificato la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi di modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell’adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).

In particolare, il Legislatore ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, commi 1 e 7 bis, D.Lgs. n. 148/2015) e alternativi (art. 27, commi 1 e 4 bis) già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente; inoltre, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. Peraltro, dal 1° gennaio 2022, sono soggette alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), anche le imprese che occupano almeno un dipendente e che, attualmente, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 29, comma 2 bis).

I Fondi sono, dunque, strumenti finalizzati ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, che coprano quei settori e aziende che non beneficiano di CIGO e CIGS. A tal fine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi.

La normativa vigente prevede le seguenti tipologie:

  • fondi di solidarietà bilaterali;
  • fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
  • fondi territoriali.

Inoltre, per le aziende operanti in settori non coperti dalla CIGO e per i quali non siano stati istituti specifici fondi bilaterali di solidarietà, esiste il Fondo di integrazione salariale (FIS).

La prestazione erogata è denominata Assegno di integrazione salariale (art. 30).

Quanto ai principi generali che regolano il funzionamento dei fondi, in primo luogo, è stabilito l’equilibrio finanziario, ovvero l’obbligo di bilancio in pareggio e al contempo il divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità (art. 35). Le risorse dei Fondi provengono dalla contribuzione:

  • ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo (art. 33, comma 1);
  • addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora siano previste le prestazioni dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno di solidarietà (art. 33, comma 2).

Peraltro, sono individuati requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dei Comitati amministratori preposti alla gestione di ciascun Fondo (art. 36).

Va segnalato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali e territoriali è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC (art. 40 bis).

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in tema di Fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (FIS), è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023. In particolare, si segnala la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.

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