Focus On Fondi bilaterali, alternativi e territoriali

I Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali tutelano i lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività professionale

Fondi bilaterali, alternativi e territoriali e Fondo nuove competenze

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in relazione ai Fondi di solidarietà, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023.

 

Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015)

Sono strumenti di sostegno al reddito con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, ma che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sui trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (art. 26, comma 1).

Dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi già costituiti a tale data, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie (comma 1 bis).

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, l’istituzione di tali fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente; invece, i fondi già costituiti a tale data devono adeguarsi alle disposizioni introdotte dalla Riforma entro il 30 giugno 2023 (come prorogato dal Decreto Milleproroghe, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 9, comma 3); in mancanza, i datori di lavoro confluiscono, dal 1° luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) (comma 7 bis). In proposito, è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 recante specificazioni in merito alla proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.

I Fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS (comma 5).

I Fondi possono perseguire anche le seguenti finalità (comma 9):

  • assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, oppure prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
  • prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di incentivazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea;
  • assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di dipendenti di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a 3 anni.

Inoltre, la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lettera c-bis, D.Lgs. n. 148/2015) che comprendono anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022).

 

Fondi di solidarietà alternativi (art. 27)

I Fondi di solidarietà alternativi coprono i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali già operavano consolidati sistemi di bilateralità e rispetto ai quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative avevano adeguato alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali o dei fondi interprofessionali (art. 118, L. n. 388/2000) o del fondo di cui all’art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite con i Fondi bilaterali (art. 27, comma 1).

Dal 1° gennaio 2022, sono interessati i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente.

I Fondi alternativi erogano un assegno di durata e misura pari all’Assegno di integrazione salariale (di cui all’art. 30, comma 1).

 

Fondi territoriali (art. 40)

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono costituiti Fondi territoriali intersettoriali ai quali si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 40, comma 1).

Anche la disciplina prevista per questa tipologia di fondi, dal 1° gennaio 2022, trova applicazione ai datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente (comma 1 bis).

I Fondi territoriali erogano un Assegno di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le stesse casuali ordinarie della CIGO e straordinarie della CIGS.

Hanno facoltà di aderire al Fondo territoriale i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali o alternativi che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive situate nel territorio delle Province di Trento e Bolzano.

 

Fondo nuove competenze

Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), introdotto con l’art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di contrastare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo nuove competenze, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), grazie ai contributi dello Stato e del Programma Operativo Nazionale SPAO (PON SPAO).

I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del limite di spesa sono stati stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020.

L’art. 19 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha stabilito che il Fondo nuove competenze, di cui all’art. 88 del D.L. n. 34/2020, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse provenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione.

Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l’occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

L’incremento del Fondo nuove competenze è finalizzato a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato art. 88 del D.L. n. 34/2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziate parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, del 22 settembre 2022.

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