Tematiche Responsabilità solidale negli appalti

Responsabilità solidale negli appalti, disciplina regolata dalle norme del codice civile e dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Responsabilità solidale negli appalti

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 codice civile).

La disciplina dell’appalto è regolata dalle norme del codice civile (articoli 1655-1677) e dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’appalto si caratterizza per l’assunzione del rischio di impresa e l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore nell’eseguire l’opera o il servizio in favore del committente (appaltante).

Con il Decreto Legislativo n. 276/2003, il legislatore – nell’ambito della disciplina delle fattispecie di decentramento produttivo – ha inteso distinguere espressamente l’appalto dalla somministrazione di lavoro, chiarendo, infatti, che l’appalto si caratterizza per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte dell’appaltatore del rischio d'impresa (art. 29, comma 1).

Inoltre, con la previsione della responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore, è stata introdotta una tutela rafforzata in favore dei lavoratori impiegati negli appalti (art. 29, comma 2).

In particolare, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con esclusione invece di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Peraltro, le norme sulla responsabilità solidale trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (art. 9 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99)

In proposito, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 agosto 2013, n. 35 ha chiarito che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo deve essere inteso come limitato ai lavoratori impiegati nell’appalto per mezzo di collaborazioni coordinate e continuative e non anche ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Infatti, come precisato nella stessa circolare, una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, la quale amplierebbe in maniera ingiustificata la effettiva responsabilità del committente.

Il regime dettato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, invece, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (art. 9 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76), rispetto ai quali vigono le regole generali dettate dal Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, pur vigendo un obbligo di cooperazione tra le imprese, il vincolo solidaristico non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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