Focus On Contratto di espansione
Contratto di espansione
L’art. 41 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione (esteso successivamente, a determinate condizioni, anche al 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Sostegni bis), finalizzato all’assunzione di nuove professionalità, alla riqualificazione delle competenze del personale in forza e all’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione.
La Riforma degli Ammortizzatori sociali (contenuta nella Legge di Bilancio 2022, L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216, che hanno modificato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) ha previsto - tra i numerosi interventi - anche l’estensione del contratto di espansione fino al 2023 per le imprese di minori dimensioni. In proposito, è possibile consultare la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”.
In particolare, l’art. 41 prevede che le imprese con un numero elevato di dipendenti in organico (più di 1.000), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, che comportano una strutturale modifica dei processi aziendali e delle competenze professionali in organico, anche mediante l'assunzione di nuove professionalità, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
La Riforma ha ampliato il campo di applicazione che include, ormai, anche le imprese con almeno 50 dipendenti. Infatti, per il gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi (art. 41, comma 1 ter).
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi (art. 41, comma 3). Il contratto di espansione, definito espressamente di natura gestionale, deve contenere (art. 41, comma 2):
- il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante (di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico previsto dall’art. 41, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Il contratto può prevedere, per i lavoratori che si trovano in determinate condizioni, una fuoriuscita agevolata dal rapporto di lavoro ai fini del trattamento pensionistico (c.d. scivolo, art. 41, comma 5 e 5 bis). Inoltre, i lavoratori interessati dal contratto di espansione che si trovino a non più di 5 anni (60 mesi) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiamo maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, possono – previo esplicito consenso in forma scritta nell’ambito di accordi di non opposizione al licenziamento – risolvere il contratto di lavoro e fruire dell’accompagnamento al trattamento previdenziale (art. 41, comma 5 bis). L’accesso alla prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali e alla successiva adesione del lavoratore.
Per i lavoratori che non possono aderire al trattamento pensionistico, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze professionali, il datore di lavoro può procedere a riduzioni orarie integrate con un trattamento straordinario di integrazione salariale nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (art. 41, comma 7).
Per i datori di lavoro che accedono al contratto di espansione è previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale. Al riguardo è possibile consultare la Circolare dell’INPS n. 143 del 9 dicembre 2020,che, conformemente all’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce dettagliate indicazioni relative all’esonero dall’obbligo del versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che accede al contratto di espansione.
Le imprese (o gruppi di imprese) con più di mille dipendenti si devono impegnare ad effettuare almeno una nuova assunzione per ogni tre lavoratori che hanno acconsentito a firmare il contratto di espansione. Inoltre, ai lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo scivolo, è consentita una riduzione dell’orario di lavoro, che non superi il 30% dell’orario quotidiano e mensile per tutta la durata del contratto di espansione.
Per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, l’art. 25 del c.d. Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48), convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023 n. 85, ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 41, prevedendo, per i contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, la possibilità di rimodulare, fino al 31 dicembre 2023, con accordo integrativo in sede ministeriale, le cessazioni dei rapporti di lavoro che danno accesso allo scivolo pensionistico (art 41, comma 5 bis), entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione, fornendo così un’ulteriore chance per quelle aziende che hanno registrato uscite minori rispetto a quelle che preventivate nel 2022. Restano fermi, in ogni caso, l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione (art. 41, comma 1 quater).