Focus On Cassa integrazione guadagni in deroga

CIGD: strumento di politica passiva aggiuntivo rispetto alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

Cassa integrazione guadagni in deroga

La cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire dal 2005 per garantire un sostegno economico ai lavoratori di quelle imprese che non potevano ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché avevano già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Concepito come strumento sperimentale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, l’ammortizzatore è stato oggetto di diverse proroghe nel corso degli anni.

Si ricorda che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, la normativa emergenziale ha introdotto e più volte prorogato anche i trattamenti di integrazione salariale in deroga, a partire dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) fino agli ultimi interventi normativi adottati nel corso della pandemia, la cui competenza è stata attribuita all’INPS.

Per maggiori informazioni su tutti i trattamenti in deroga disposti dalla normativa emergenziale, causa COVID-19, consulta la pagina sui Trattamenti di sostegno al reddito.

Da ultimo, l’art. 30 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, c.d. “Decreto Lavoro, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto un nuovo intervento per le aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore. Il nuovo trattamento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

Questo trattamento straordinario di integrazione è concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015. Al riguardo, consulta anche il Messaggio INPS n. 2512 del 4 luglio 2023.

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