Focus On Fondo di integrazione salariale (FIS) e Assegno di integrazione salariale
Fondo di integrazione salariale (FIS) e Assegno di integrazione salariale
Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, al Decreto Sostegni ter e al Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, anche con riferimento al FIS e all’Assegno di integrazione salariale, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.
In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023.
Fondo di integrazione salariale (FIS, art. 29)
Il Fondo di integrazione salariale, disciplinato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dal Decreto interministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343, come adeguato dal Decreto interministeriale del 21 luglio 2022 (Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234), è costituito presso l’INPS e copre in via residuale le aziende operanti in settori non beneficiari della CIGO e per i quali non sono stati istituiti specifici Fondi bilaterali di solidarietà.
La Riforma degli Ammortizzatori sociali amplia la platea dei soggetti tutelati dal FIS. Ed infatti, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente e che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO, non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, a quelli bilaterali alternativi o a quello intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 29, comma 2 bis).
Quanto alle prestazioni erogate dal FIS, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si è prevista l’erogazione dell’Assegno di integrazione salariale, riconosciuto con i criteri e per la durata di seguito indicati (comma 3 bis):
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
Assegno di integrazione salariale (art. 30)
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l’Assegno di integrazione salariale è erogato per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività dai Fondi bilaterali, alternativi e territoriali in relazione alle causali previste dalla disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (comma 1 bis).
Per quanto riguarda i Fondi bilaterali, alternativi e territoriali, la durata della prestazione è stabilita in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle soglie massime complessive (di cui all’art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
La domanda di accesso all’Assegno erogato dai Fondi bilaterali deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’effettivo inizio della sospensione o riduzione di attività (comma 2).