La
Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale, fruito in costanza di rapporto di lavoro, finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una
riduzione o una
sospensione del rapporto di lavoro.
Il
Decreto Legislativo n.148/2015, in attuazione della delega della Legge n.183/2014, razionalizza la normativa in materia di integrazioni salariali ed amplia la platea dei beneficiari, uniformando i periodi di durata massima e commisurando la contribuzione addizionale in funzione del reale utilizzo del trattamento di integrazione salariale.
Il contratto di solidarietà difensivo di tipo A diventa una causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la quale è previsto un periodo di fruizione potenzialmente più lungo.
Il periodo di fruizione massimo della CIGO e della CIGS per singola unità produttiva è individuato in 36 mesi in un quinquennio di riferimento mobile.
Possono beneficiare di tali ammortizzatori sociali le seguenti categorie di soggetti che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l’unità produttiva per cui si richiede il trattamento :
- Operai
- Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante
- Impiegati
- Quadri
- Lavoratori titolari di un contratto di inserimento
- Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà
- Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.
Tra i beneficiari restano esclusi gli apprendisti assunti con apprendistato di primo e terzo tipo, gli autisti dipendenti da titolari d’impresa, i lavoratori a domicilio e i dirigenti.
Le previsioni del Decreto Legislativo n.148/2015 sono complementari a quelle del Decreto Legislativo n.150/2015 relativo al riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. È previsto, infatti, che i soggetti coinvolti da processi di CIG con una sospensione o riduzione superiore al 50% dovranno essere convocati presso i Centri per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP). In caso non siano rispettati gli obblighi indicati dal PSP, il beneficiario del trattamento CIG andrà incontro a un sistema sanzionatorio che prevede dalla decurtazione dell’integrazione fino alla completa decadenza dal beneficio.
La Legge n.205/2017 ha previsto la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione per quei lavoratori rientranti nei processi di riorganizzazione o crisi aziendali per i quali non è previsto il completo recupero dei livelli occupazionali. La circolare congiunta del 7 giugno 2018 fornisce le indicazioni operative su come predisporre gli accordi di ricollocazione, i quali dovranno indicare gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero; i lavoratori coinvolti hanno tempo trenta giorni dalla sottoscrizione per presentare la richiesta all’ANPAL.
L'assegno, finalizzato ad ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro, è spendibile durante il trattamento straordinario di integrazione salariale. In deroga alla normativa generale di riferimento (articolo 25 decreto legislativo n. 150 del 2015), ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
Sono previsti poi incentivi fiscali per i lavoratori e contributivi per i datori di lavoro che stipulano un contratto di lavoro al termine del servizio.
Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie e le loro finalità.