Tematiche DIS-COLL

La disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, beneficiari, requisiti e presupposti per accedervi

DIS-COLL

L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è stata istituita in via sperimentale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (art. 15). Resa una misura strutturale dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 7), la DIS-COLL è stata successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 223). Sul punto, è possibile consultare la circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2022.

È una prestazione erogata dall’INPS, che è destinatario delle domande e titolare del procedimento di valutazione dei presupposti per l’erogabilità. Nel tempo, sono stati adottati numerosi provvedimenti relativi alle modalità di accesso ovvero recanti chiarimenti su specifici profili: la circolare INPS n. 115/2017, la circolare INPS n. 74/2016, la circolare INPS n. 89/2017.

I destinatari della DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, nonché gli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio - iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA - che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I requisiti per accedere al beneficio, da possedere congiuntamente, sono i seguenti (art. 15, comma 2):

  • stato di disoccupazione al momento della domanda;
  • almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso (requisito così riformato dal Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in Legge 2 novembre 2019, n. 128).

In particolare, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La durata massima, in ogni caso, non può superare 12 mesi e, per i periodi di fruizione dell’indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa. Inoltre, la prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (art. 15, comma 15 quinquies). 

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI (art. 15, comma 15 quinquies). 

La domanda deve essere presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione e l’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione della collaborazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 15, commi 8-9).

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 15, comma 10).

La normativa disciplina anche i casi di decadenza o sospensione dal beneficio. In particolare:

  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL (art. 15, comma 11);
  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, con possibilità - al termine del periodo di sospensione - di riprendere a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (art. 15, comma 11);
  • in caso di inizio di lavoro autonomo o di impresa individuale, da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il lavoratore deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso, la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Nell’ipotesi di mancata comunicazione del reddito previsto, il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o della impresa individuale (art. 15, comma 12).

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso alla prestazione, vai al portale dedicato www.inps.it.

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