Focus On Avviamento al lavoro e accesso ai servizi

Norme e procedure per l’avviamento al lavoro e l’accesso ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità

Avviamento al lavoro e accesso ai servizi

Alla luce dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili conseguente al collocamento mirato, la Legge del 12 marzo 1999, n. 68 disciplina la fase dell’avviamento al lavoro.

Infatti, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici provvedono ad assumere i lavoratori mediante (art. 7):

  • richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;
  • oppure la stipula di convenzioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla Legge (articoli 11, 12 e 12 bis).

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di eseguire la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi (art. 8) che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

La richiesta di avviamento può, però, essere anche numerica, nel caso di mancata assunzione nominativa nel termine di 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione, sulla base di apposite graduatorie. In tal caso, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificatamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Peraltro, gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (art. 7, comma 1 bis).

Per quanto riguarda le convenzioni che i datori di lavoro possono stipulare con gli Uffici territoriali per assolvere all’obbligo di assunzione, la Legge prevede 5 tipologie:

  • le convenzioni ordinarie, aventi ad oggetto la determinazione di un programma finalizzato ad un efficace inserimento del lavoratore diversamente abile nel mondo del lavoro, con previsione dei tempi e delle modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad eseguire. Tra le modalità che possono essere convenute rientrano anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 11, commi 1 e 2);
  • le convenzioni di integrazione lavorativa, cioè convenzioni che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro per l'avviamento di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Si tratta di convenzioni che devono prevedere l’indicazione analitica delle mansioni, forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali, nonché verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo (art. 11, commi 4 e 7);
  • le convenzioni con cooperative sociali, convenzioni quadro che possono essere stipulate tra i servizi provinciali e le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale con le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali ed i relativi consorzi. Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento alle cooperative sociali di commesse da parte delle aziende aderenti alle associazioni dei datori di lavoro firmatarie (art. 11, comma 5);
  • le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, cioè convenzioni che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le imprese sociali ed i disabili liberi professionisti, nel rispetto delle condizioni dettate dalla Legge per tale particolare tipologia (art. 12);
  • le convenzioni di inserimento lavorativo, secondo cui gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione (soggetti conferenti) e le cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione (soggetti destinatari) apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro (art. 12 bis).

Infine, in merito alla disciplina del rapporto di lavoro – ferme restando le deroghe che possono essere stabilite con la stipula delle convenzioni sopra menzionate – si prevede, in primo luogo, che ai lavoratori assunti a norma della Legge n. 68/1999 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili (art. 10).

Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore diversamente abile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni affidategli con il proprio stato di salute. Nelle stesse ipotesi, il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del lavoratore per verificare se possa continuare a svolgere attività presso l'azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che comporti un’incompatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista e, durante tale periodo, può essere impiegato in un tirocinio formativo.

Nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la commissione medica competente accerti la definitiva impossibilità di reinserire il lavoratore all'interno dell'azienda, il contratto di lavoro può essere risolto.

Tuttavia, il licenziamento per procedure di mobilità (art. 4, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223) oppure il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori obbligatoriamente occupati sia inferiore alla quota di riserva.

Per tutte le informazioni sugli incentivi all’assunzione dei lavoratori diversamente abili consulta la pagina dedicata.

 

Accesso ai servizi erogati

La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 prevede che le persone diversamente abili, disoccupate e che aspirano ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, debbano iscriversi nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato (art. 8).

Inoltre, presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alle specificità della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

L’elenco prevede un’unica graduatoria delle persone disabili che risultano disoccupate. Sia l’elenco, sia la graduatoria sono pubblici. Peraltro, dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

Quanto al requisito dello stato di disoccupazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco, si segnala la Circolare n. 34/2015 adottata a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Da ultimo, si prevede che i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono comunque la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Per accedere all'applicativo informativo relativo al collocamento mirato vai su Servizi Lavoro.

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